LA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO:
ASPETTI NORMATIVI
Sappiamo che la cogenerazione è la produzione combinata di elettricità e calore da un unico impianto, realizzata utilizzando una singola fonte di energia.
Ma non tutti gli impianti di cogenerazione possono essere definiti “ad alto rendimento”. Per sapere se un impianto possiede i requisiti dell’alto rendimento, beneficiando quindi di tutti i vantaggi previsti, si deve fare riferimento fino al 31 dicembre 2010 alla delibera 42/02 dell’AEEG, che ha recepito il decreto legislativo 79/1999.
Ma a partire dal 1 gennaio 2011, le modalità di calcolo contenute nella delibera 42/02 verranno modificate secondo quanto previsto dalla direttiva europea 2004/8/CE, recepita dal dlgs 20/2007.
Una definizione di “cogenerazione ad alto rendimento”
Il decreto 79/1999 contiene la prima seria definizione di cogenerazione ad alto rendimento: “Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate”.
Il decreto prevede inoltre alcuni importanti vantaggi per l’elettricità prodotta da impianti di cogenerazione, tra cui:
- la priorità di dispacciamento dell’energia immessa in rete (subito dopo le rinnovabili);
- l’esonero dall’obbligo di acquisto dei Certificati Verdi.
Con la delibera 42/02, l’AEEG ha specificato tutti i criteri che devono essere soddisfatti affinché un impianto possa dirsi cogenerativo, ai sensi del decreto 79/1999.
Due sono le condizioni da rispettare:
- la cogenerazione deve assicurare un “significativo risparmio di energia primaria rispetto alle produzioni separate delle stesse quantità di energia elettrica e termica”
Il risparmio di energia primaria è espresso dall’IRE (Indice Risparmio Energetico), che deve essere diverso da zero. Il calcolo dell’IRE avviene applicando una formula complessa, in cui si applica un parametro di riferimento variabile in funzione della taglia e del combustibile utilizzato.
- la cogenerazione deve soddisfare un determinato valore di “limite termico”. L’impianto cioè deve avere un buon recupero del calore, che sappiamo essere il vero valore aggiunto della cogenerazione
Che cosa cambia con la direttiva 2004/8/CE
Tutto ciò che è previsto dalla delibera 42/02 rimarrà valido fino a 31 dicembre 2010. Fino a questa data, quindi, verrà considerata come “cogenerazione ad alto rendimento” quella rispondente alla definizione del dlgs 79/1999 e ai requisiti previsti dalla delibera 42/02.
Ma dal 1° gennaio 2011 le cose cambieranno. A partire da quella data l’Italia dovrà applicare la direttiva 2004/8/CE, che costituisce il nuovo riferimento europeo in materia di cogenerazione e che il nostro paese ha già recepito con il dlgs. 20/2007.
Concettualmente, la direttiva europea non modifica granché rispetto a quanto oggi previsto in Italia.
Il parametro dell’IRE (Indice di Risparmio Energetico) applicato secondo l’attuale normativa, corrisponde al PES (Primary Energy Saving) introdotto con la direttiva europea. Affinché un impianto possa dirsi cogenerativo “ad alto rendimento”, dovrà avere un PES di almeno il 10%.
Attenzione: per gli impianti di piccola cogenerazione, con potenza inferiore a 1 megawatt, la direttiva europea prevede un PES dello 0%.
Le principali novità introdotte dalla normativa europea riguardano invece i parametri di riferimento, su cui viene calcolato il risparmio di energia primaria.
Se la delibera 42/02 definisce i parametro di riferimento in funzione sia della potenza dell’impianto che del combustibile utilizzato, la direttiva europea al contrario non differenzia per taglia ma solo per combustibile e per anno di entrata in esercizio dell’impianto.
Ciò significa che impianti che oggi sono considerati cogenerativi (e che godono quindi di tutti i vantaggi previsti), potrebbero non esserlo più a partire dal 1 gennaio 2011.
Scambio sul posto e Ritiro dedicato per la cogenerazione
Attualmente mancano le modalità tecniche e operative per l’applicazione dei nuovi meccanismi di calcolo previsti dalla direttiva europea.
Ma risultano già operative le principali novità introdotte dal dlgs. 20/2007 di recepimento, tra cui:
- semplificazioni per la connessione alla rete degli impianti di cogenerazione, secondo quanto stabilito con la delibera AEEG 99/08. Ai fini della connessione, gli impianti di cogenerazione godono di tutti i vantaggi già assicurati agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili;
- possibilità di accedere al regime di Ritiro dedicato dell’energia elettrica, secondo le modalità semplificate stabilite con la delibera AEEG 280/07. In realtà il Ritiro dedicato era già accessibile per gli impianti di cogenerazione; il decreto 20/2007 non fa altro che esplicitare questa possibilità;
- in alternativa al ritiro dedicato, gli impianti di cogenerazione di potenza fino a 200 kW possono accedere al regime di Scambio sul posto, introdotto con la delibera AEEG 74/08.
Pagina a cura della redazione di www.nextville.it
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