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L’ACCISA PER I PRODOTTI ENERGETICI
UTILIZZATI NELLA COGENERAZIONE

La problematica delle accise sui prodotti energetici è così vasta che meriterebbe una trattazione molto approfondita. Inquesta sede ci limitiamo a dare alcune indicazioni di massima relative ai più comuni carburanti utilizzati negli impianti di cogenerazione.

Dal punto di vista dei requisiti, degli obblighi e dell’iter procedurale per l’ottenimento della licenza di esercizio, gli impianti di cogenerazione (e di trigenerazione) non differiscono sostanzialmente dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili. L’elettricità prodotta in cogenerazione e autoconsumata è quindi sottoposta all’accisa sull’energia elettrica e alla relativa addizionale provinciale.

E’ prevista una semplificazione per le Officine elettriche costituite da impianti di cogenerazione di potenza non superiore a 100 kW e privi di contatori. Queste infatti hanno la possibilità di pagare l’accisa sull’energia elettrica mediante un canone annuale di abbonamento (comma 7 dell’articolo 55 del Testo Unico sulle Accise). I consumi tassabili vengono calcolati forfetariamente in base alla potenza e alle ore di utilizzo del cogeneratore. Occorre sottolineare che chi usufruisce di questa semplificazione fiscale, non può contestualmente beneficiare dell’aliquota ridotta per la quota di carburante utilizzata nella produzione di energia elettrica.

Vi è però una differenza fondamentale tra gli impianti di cogenerazione e gli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili: negli impianti di cogenerazione si utilizzano “prodotti energetici”, cioè carburanti e combustibili (fossili o rinnovabili) che possono essere soggetti o meno al regime delle accise. L’accisa quindi, grava (o meglio può gravare) non solo sull’elettricità ma anche sul prodotto energetico utilizzato.

In linea generale, tutti i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità usufruiscono dell’applicazione di un’aliquota agevolata.
Le diverse aliquote sono riportate nella Tabella A allegata al Testo Unico sulle accise.

Va sottolineato che, nel caso di “autoproduzione” di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30%.

Il Dl 16 marzo 1999 definisce "autoproduttore" la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% su base annua.

Gli utilizzatori, nel caso di società, possono essere – oltre alla società medesima – anche:

  • le società controllate, e le società a loro volta da queste controllate,
  • i soci di società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica,
  • gli appartenenti a consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Per stabilire se al soggetto responsabile dell'impianto spetti per un certo anno la qualifica di autoproduttore, si confronta l'energia complessiva prodotta dall'impianto con quella autoconsumata nello stesso periodo.

Vediamo a quale regime di accisa sono sottoposti tre dei principali prodotti energetici utilizzati negli impianti di cogenerazione: il gas naturale, il biogas e l’olio vegetale puro

  • Il gas naturale

    Il gas metano è sottoposto ad accisa, che è diversa a seconda che sia destinato a usi industriali o usi civili.

    Quando il gas naturale viene utilizzato per produrre energia elettrica, l’accisa viene calcolata forfetariamente su 0,25 m³ per ogni kWh elettrico prodotto dall’impianto. Per i restanti 0,75 m³, si applica l’accisa relativa all’utenza considerata (usi industriali o civili).

    Se l’impianto di cogenerazione è collegato ad una rete di teleriscaldamento e se il rapporto tra l’energia elettrica prodotta e l’energia termica immessa nella rete è superiore al 10%, si applica l’accisa prevista per gli usi industriali sulla quota di gas metano utilizzato per il teleriscaldamento.

    Il consumo di gas naturale è sottoposto anche ad un’addizionale regionale all’accisa.

  • Il biogas

    Il biogas utilizzato per la produzione ed autoproduzione di energia elettrica e termica, non è sottoposto ad accisa.
    Infatti il Dlgs 26/2007 indica chiaramente che “non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose […] di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce”.

  • L’olio vegetale

    Per la cogenerazione realizzata con olio vegetale puro, cioè non modificato chimicamente, sono previsti:
    • L’esenzione dall’accisa per la quota di olio vegetale utilizzata per la produzione di elettricità. Tale quota viene calcolata sulla base dei dati relativi alla produzione di energia elettrica dell’impianto e sui consumi specifici, stabiliti forfetariamente o accertati mediante prove sperimentali ed eventualmente analisi chimiche.
    • Il pagamento dell’accisa sulla quota di olio vegetale utilizzata per la produzione di calore, calcolata sulla base dei consumi specifici. L’accisa per olio vegetale è –per equivalenza- la stessa applicata all’olio combustibile denso BTZ
Per carburante o combustibile “equivalente” non si intende quello che presenta analoghe caratteristiche chimico-fisiche, ma quello che può essere sostituito nel particolare impiego.

Approfondimento a cura della redazione di www.nextville.it
















 
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